Cerca nel blog

8 gennaio 2008

Sconfitta a tavolino per il Taranto

La partita tra Taranto e Massese,è stata vinta,a tavolino,dai toscani bianco-neri,nonché la sanzione di disputare dieci gare effettive con il settore dello stadio denominato "Curva Nord" privo di spettatori.

Si riportano di seguito osservazioni preliminari e motivazioni della decisione.
“A) in riferimento al provvedimento adottato dalla Corte di Giustizia Federale in data 5.12.2007 di cui al C.U. n. 53/CGF notificato con motivazioni e relativi atti a questo ufficio in data 7/1/2008 (C.U. n.70/CGF del 7/1/2008) con il quale si annullava la sanzione inflitta da questo Giudice in riferimento alla gara in oggetto (e si richiedeva un nuovo esame del merito, avendo il Giudice stesso "deliberato
OSSERVA
1) che i provvedimenti del Giudice Sportivo Nazionale a norma dell'art.29.2 vengono assunti "sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art.35" e pertanto:
- dei rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi;
- degli atti di indagine della Procura Federale; - degli altri mezzi di prova che offrano piena garanzia tecnica e documentale (c.d. prova televisiva e rapporti dei Commissari di campo).
La precisa e dettagliata delimitazione delle fonti esclude la possibilità per il Giudice Sportivo di assumere nel procedimento ogni versione dei fatti che provenga da una o entrambe le parti interessate e destinatarie della conseguente delibera. Tale principio caratterizza la natura del procedimento, che pertanto si sviluppa in totale "assenza di contraddittorio" come del resto appare confermato dalla chiara formulazione dell'art.34.6 C.G.S.: " E' diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, con eccezione di quelli presso i Giudici Sportivi". La "ratio" delle citate disposizioni va ricercata nella volontà del Legislatore Sportivo di assicurare al procedimento instaurato avanti al Giudice Sportivo assoluta rapidità e tempestività di decisione, sgomberando il campo da ogni evento esterno che possa pregiudicarne il naturale sviluppo.
2) che il procedimento avanti il Giudice Sportivo a norma dell'art.29.4 C.G.S. è instaurato:
- d'ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali;
- su reclamo di parte.
La norma in esame si manifesta di scarso rigore tecnico, in quanto:
- non precisa, favorendo possibili errate interpretazioni, che anche il procedimento instaurato su reclamo non può che svolgersi sulla base dei documenti ufficiali quali individuati dalle norme illustrate al precedente punto 1);
- utilizza impropriamente il termine "reclamo" che, come noto, individua il mezzo tecnico di avversione ad un precedente provvedimento: nella fattispecie in esame non vi è alcun provvedimento da impugnare. (Appare improprio ipotizzare un presunto diritto dell'istante a neutralizzare un danno temuto dall'emanando provvedimento; danno proveniente non da terzi, ma dallo stesso Giudice che emetterà il provvedimento: l'evidente paradosso iuridico sconsiglia ulteriori esercizi interpretativi). Più correttamente l'istanza andrebbe qualificata come "ricorso", che meglio identifica la funzione di atto introduttivo di un procedimento; ricorso tendente a fornire al Giudice Sportivo notizie "ulteriori", ma non concorrenti con quelle emergenti dagli atti ufficiali (già acquisite nel procedimento instaurato d'ufficio), non potendo in nessun caso integrare un mezzo di prova idoneo alla formazione del provvedimento del Giudice Sportivo.
Pertanto, il procedimento instaurato su reclamo di parte:
- non può che essere autonomo rispetto a quello già instaurato d'ufficio. Il Giudice Sportivo nell'esercizio discrezionale dei suoi poteri istruttori, può riunire i due procedimenti ove riscontri connessioni oggettive e soggettive ed in relazione al contributo probatorio del reclamo, ma ciò non può costituire un obbligo, in armonia con i generali principi di procedura;
- non potrà mai costituire un mezzo per instaurare un contraddittorio nel procedimento avanti il Giudice Sportivo, per i motivi innanzi evidenziati. (Ma pur ammettendo la denegata ipotesi, il contraddittorio non dovrebbe estendersi anche ai terzi interessati, ai quali quindi andrebbe notificato il reclamo-ricorso, con necessità di concedere eventuali termini per controdeduzioni?);
- non potrà mai costituire motivo per impedire che i provvedimenti del Giudice Sportivo vengano emessi in modo rapido e tempestivo perchè gli interessi generali che tale carattere tutela verrebbero sottomessi ad un interesse particolare e non sempre meritevole di protezione. Nè può essere lamentato un pregiudizio al diritto di difesa, in quanto garantito dal secondo grado di giudizio. Inoltre, il procedimento parallelo, ove fosse portatore di materiale probatorio idoneo a contraddire gli atti ufficiali (come nel caso di evidente errore di persona riconosciuto dall'arbitro nel supplemento di rapporto) potrebbe comunque indurre il Giudice a revocare il primo provvedimento.
3) Le precedenti considerazioni, svolte con la necessaria umiltà e nel dovuto rispetto della diversa opinione, hanno l'unico intento di motivare le scelte operate dallo scrivente per l'applicazione di norme la cui diversa interpretazione non appare pacifica.
4) Come già evidenziato nella delibera del 13.11.2007 questo Giudice ha preso atto del preannuncio di reclamo della società Taranto ed ha aperto un parallelo procedimento, in attesa di riceverne i motivi, che nel preannuncio non erano stati neppure sommariamente indicati. Non ha fatto seguito, nei termini previsti dalle norme, alcun atto formale da parte della reclamante: conseguentemente, scaduti termini, con delibera in data 22.11.2007 questo Giudice ha dichiarato estinto il citato procedimento, come risulta dal Comunicato Ufficiale n.75/C in pari data (che in quanto "ufficiale" si presume conosciuto da tutti i soggetti che operano nell'ambito dell'organizzazione calcistica).
B) In riferimento agli atti ufficiali della gara in oggetto, già precedentemente esaminati, nonché gli atti trasmessi dalla Corte di Giustizia Federale, di nuovo
OSSERVA
- che la gara è iniziata con ritardo a causa dei ripetuti tentativi di penetrare sul terreno di gioco da parte dei tifosi del Taranto posizionati nel settore Curva Nord;
- che una volta iniziata la gara i predetti sostenitori dopo aver manifestato, con ripetuti cori offensivi verso le forze dell'ordine, la loro volontà di non far disputare la gara, iniziavano un fitto e ripetuto lancio di pietre sul terreno di gioco; successivamente dopo aver divelto strutture dello stadio lanciavano sul terreno di gioco pezzi di asfalto, pezzi di lavandini divelti, vetri, bastoni e bottiglie in plastica;
- che il descritto comportamento veniva disapprovato dai tifosi situati in altri settori dello stadio; per questo motivo i sostenitori della Curva Nord dopo aver sfondato le porte di separazione della curva dai distinti, si introducevano in questo settore ed aggredivano i tifosi che protestavano per il loro comportamento;
- che i facinorosi, rientrati nella Curva Nord, dopo aver abbattuto una recinzione con i pali divelti della stessa colpivano ripetutamente il vetro delle porte di sicurezza che separavano la Curva Nord dal terreno di gioco; - che i predetti comportamenti non impedivano il regolare svolgimento del primo tempo, ma venivano reiterati alla ripresa del gioco e fino al 13° minuto del secondo tempo di gara, momento in cui sono state sfondate le porte che separavano la Curva Nord dal terreno di gioco con conseguente ingresso sullo stesso dei facinorosi;
- che tale evento induceva l'arbitro a sospendere la gara, con rientro negli spogliatoi della terna arbitrale e delle due squadre; in tale sede il direttore di gara " preso atto dal Responsabile di servizio di Ordine Pubblico che non sussistevano più le condizioni oggettive di sicurezza per il regolare svolgimento della gara", sospendeva definitivamente la stessa.Così delineato lo svolgimento dei fatti, quale emergente con chiarezza e coerenza dagli atti ufficiali, appare accertata la sussistenza di comportamenti di particolare gravità da parte dei sostenitori del Taranto, cui consegue la responsabilità della società. Quanto alla qualificazione di tale responsabilità, occorre precisare che l'art.13 del novellato Codice di Giustizia Sportiva ha introdotto una modifica nel regime di responsabilità per comportamenti dei propri sostenitori, fino a prevederne l'esclusione nella ricorrenza di alcune circostanze dettagliatamente elencate nella norma stessa. La lettura "a contrario" dell'articolo porta a determinare un "protocollo di comportamento" che, se attuato e documentalmente comprovato, ne esclude la responsabilità oggettiva trasformando quella che era una "obbligazione di risultato" (presunzione assoluta) in una obbligazione "di mezzi" (presunzione relativa). In tale ottica, la accertata responsabilità della società, in quanto scaturente da comportamenti sostanzialmente omissivi, appare più prossima alla qualificazione di "responsabilità diretta" piuttosto che di "responsabilità oggettiva". Giova precisare che la ricorrenza delle circostanze esimenti di cui al citato art.13 può essere accertata:
- dal Giudice Sportivo ove emergenti direttamente dagli atti ufficiali;
- dalla Corte di Giustizia Federale, se frutto di documentazione esibita dalla società in sede di giudizio di secondo grado, sua sede naturale in quanto la formazione della prova è conseguenza del contraddittorio ivi instaurato. Nella fattispecie in esame, si rileva, agli atti del Giudice Sportivo, esclusivamente la sussistenza della circostanza attenuante di cui in seguito.
Si precisa, infine, che nella determinazione della sanzione è stato oggetto di valutazione:
- da un lato la mancata regolare conclusione della gara (accertata e decretata dal direttore di gara con l'ausilio del Responsabile dell'Ordine Pubblico);
- dall’altro la valutazione del pericolo di reiterazione dei comportamenti in esame, tenendo conto della dissociazione chiaramente manifestata da sostenitori del Taranto posizionati in altri settori dello stadio.
Tutto ciò premesso,
DELIBERA
- di infliggere alla società Taranto la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-3 a favore della società Massese;
- di infliggere alla società Taranto la sanzione consistente nell’obbligo di disputare dieci gare effettive con il settore dello stadio denominato "Curva Nord" privo di spettatori, con decorrenza immediata;
- di rimettere gli atti alla Lega per quanto di competenza.”

Nessun commento: